(Pubblicato nel Supplemento Ordinario  n.  48  del  28  ottobre  2016
  al Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma   Friuli-Venezia
  Giulia) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 3  aprile  2003,  n.  8  (Testo  unico  in
materia di sport) e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto in particolare l'art. 29 della  legge  regionale  n.  8/2003,
come sostituito dall'art.  18,  comma  1,  della  legge  regionale  9
dicembre 2016, n. 32, il  quale  stabilisce  che  sono  definiti  con
regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione  consiliare
competente,  i  criteri  e  le  modalita'  per   l'attuazione   degli
interventi previsti agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e  20  della
legge stessa; 
  Stante pertanto la necessita' di definire i criteri e le  modalita'
di  concessione   degli   interventi   contributivi   previsti   alle
disposizioni di cui ai predetti articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e  20
della legge regionale n. 8/2003; 
  Richiamata al riguardo la deliberazione della Giunta  regionale  n.
1836 del 30 settembre 2016, con la quale e' stato approvato,  in  via
preliminare il «Regolamento recante  i  criteri  e  le  modalita'  di
attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14,  16,
18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n.  8  (Testo  unico  in
materia di sport)»; 
  Evidenziato che  nella  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
1836/2016  e'  stato  inoltre  disposto  di   sottoporre   il   testo
regolamentare  predetto  al  parere  della   Commissione   consiliare
competente, cosi' come previsto all'art. 29,  comma  1,  della  legge
regionale n. 8/2003; 
  Preso atto che la V Commissione consiliare permanente, nella seduta
del 6 ottobre 2016, ha espresso a maggioranza, con alcune proposte di
modifica, parere favorevole sul testo del  regolamento  approvato  in
via preliminare con la citata deliberazione della Giunta regionale n.
1836/2016, cosi' come esposto  nella  comunicazione  dell'11  ottobre
2016,  classifica  2-6,  n.  0011024,  del  Segretario  generale  del
Consiglio regionale; 
  Stante che  al  testo  del  regolamento  sono  state  apportate  le
modifiche proposte dalla V Commissione consiliare permanente; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre  2016,  n.
1930,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  definitiva   il
«Regolamento recante i criteri e le  modalita'  di  attuazione  degli
interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16,  18  e  20  della
legge regionale 3 aprile 2003,  n.  8  (Testo  unico  in  materia  di
sport)»; 
  Vista la legge regionale 20  marzo  2000,  n.  7  (Testo  unico  in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 14  ottobre  2016,
n. 1930; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante i criteri e le  modalita'  di
attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14,  16,
18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n.  8  (Testo  unico  in
materia di sport)», nel testo allegato al presente  provvedimento  di
cui costituisce parte integrante sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI 
 
(Omissis).