(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 48 del 28 ottobre 2016 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) e successive modificazioni ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 29 della legge regionale n. 8/2003, come sostituito dall'art. 18, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 32, il quale stabilisce che sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente, i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge stessa; Stante pertanto la necessita' di definire i criteri e le modalita' di concessione degli interventi contributivi previsti alle disposizioni di cui ai predetti articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale n. 8/2003; Richiamata al riguardo la deliberazione della Giunta regionale n. 1836 del 30 settembre 2016, con la quale e' stato approvato, in via preliminare il «Regolamento recante i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport)»; Evidenziato che nella deliberazione della Giunta regionale n. 1836/2016 e' stato inoltre disposto di sottoporre il testo regolamentare predetto al parere della Commissione consiliare competente, cosi' come previsto all'art. 29, comma 1, della legge regionale n. 8/2003; Preso atto che la V Commissione consiliare permanente, nella seduta del 6 ottobre 2016, ha espresso a maggioranza, con alcune proposte di modifica, parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1836/2016, cosi' come esposto nella comunicazione dell'11 ottobre 2016, classifica 2-6, n. 0011024, del Segretario generale del Consiglio regionale; Stante che al testo del regolamento sono state apportate le modifiche proposte dalla V Commissione consiliare permanente; Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2016, n. 1930, con la quale e' stato approvato in via definitiva il «Regolamento recante i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport)»; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2016, n. 1930; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI (Omissis).